Art. 17.
(Pubblicità nei servizi).

      1. Ai messaggi pubblicitari riguardanti i servizi di connessione ad INTERNET con tariffazione specifica, ivi compresi quelli internazionali, da chiunque effettuati, si applicano le norme e le limitazioni di cui alla vigente legislazione in materia di pubblicità di beni o servizi.
      2. La pubblicità relativa alle informazioni o prestazioni dei servizi di cui al comma 1, da chiunque eseguita e qualunque sia il mezzo utilizzato, non deve contenere elementi offensivi per la dignità delle persone, evocanti discriminazioni razziali, di sesso o di nazionalità, offensivi di convinzioni religiose ed ideali. La pubblicità, inoltre, non deve indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente. Essa evita ambiguità ed omissioni che possano indurre in errore il consumatore riguardo alle caratteristiche ed al prezzo.
      3. In ogni caso, qualunque sia il mezzo utilizzato, la pubblicità deve riportare in modo chiaro, facilmente percepibile, inequivocabile e disposto orizzontalmente, nel caso di citazioni visive:

          a) la natura del servizio, la durata massima e gli eventuali divieti per i minori;

          b) il costo del servizio al minuto più IVA;

          c) l'identità del fornitore del servizio completa di ragione sociale, sede ed indirizzo in Italia;

          d) nel caso di servizi di chat-lines, la pubblicità indica anche un numero di telefono a cui l'utente può rivolgersi per qualsiasi evenienza.

 

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      4. Restano ferme, con riferimento alla pubblicità radiotelevisiva, le disposizioni recate dal testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
      5. Qualora le informazioni o prestazioni sono pubblicizzate su mezzi destinati espressamente a bambini o adolescenti, tale pubblicità deve essere conforme alle disposizioni di cui all'articolo 7.
      6. La pubblicità relativa a servizi che offrono informazioni o consulenze deve indicare chiaramente la qualifica professionale dell'esperto o esperti o della organizzazione responsabile delle informazioni o della consulenza, salvo che ciò non sia vietato dalle norme che disciplinano la pubblicità di categorie professionali e dei loro aderenti.